Nella mia breve carriera concorsuale post covid non mi è mai capitata una situazione del genere. Ricapitoliamo: 1) giovedì mattina 6 giugno si svolge la prova concorsuale in cui viene estratta la busta n.5; 2) nel corso della prova vengono sollevate contestazioni su una domanda su quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto dell’art.3 del decreto legislativo 28.07.2006 n.240 ( il cui testo riporto in fondo) e sulle relative risposte; 3) la commissione del concorso non valuta opportuno di sostituirla con una di riserva; 4) nella tarda mattinata di venerdì 7 giugno vengono caricati sul sito http://www.formez.concorsismart.it gli esiti delle prove individuali con conseguente crash dell’accesso all’area personale per le prime ore; 5) lunedì si sparge la voce via social che l’esito delle prove della busta 5 non siano più visibili; 6) tale visibilità sarebbe collegata al ricalcolo del punteggio per ciascun partecipante alla prova contrassegnata dalla busta 5 in seguito alla rivalutazione della domanda controversa; 7) inizia a scatena una ondata di proteste da parte dei partecipanti alle altre sessioni tramite invio pec; 8) via social in tarda serata viene condivisa la risposta della segreteria della Commissione che afferma ” la decisione di azzerare il punteggio conseguito, per un quesito ambiguo, dai candidati di una specifica sessione, con la specifica attribuzione di 0,75 a tutti i candidati della sessione medesima, in modo da sterilizzare gli effetti della rilevata ambiguità del quesito, può rivelarsi iniqua o lesiva della par condicio…. ciascun candidato si confronta con un quiz ambiguo che induce in errore, essendo di per sé errato: tali candidati sono quindi posti in una situazione di disparità nei confronti dei candidati delle altre sessioni…..la decisione sopra riportata è la sola che consenta di garantire la par condicio e i principi di legittimità, equità, regolarità e buon andamento della prova e, pertanto, ogni istanza che ne contesti il merito è da intendersi rigettata“; 9) alle 19 di martedì 11 giugno le prove della busta 5 non sono state ancora caricate.
Quattro considerazioni:1) ricordo risposte errate ma scopro con questo concorso che esistono quesiti ambigui tipo quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto dell’art.3 del decreto legislativo 28.07.2006 n.240 di cui la risposta della segreteria non fornisce il motivo della ambiguità; 2) la commissione avrebbe dovuto decidere per l’annullamento della domanda durante la prova concorsuale e non dopo sulla base di una non definita misura dell’ambiguità dei quesiti; 3) se non dovessi risultare vincitore per meno di 0,75 punti e fra gli ultimi della graduatoria dei 92 vincitori del distretto di Lecce nel range di 0,75 punti ci sono cognomi compresi fra Lapi e Pil (ossia gli invitati alla prova di giovedì mattina) farò ricorso al Tar; 4) la gestione della Commissione è stata sbagliata nel merito e anche nella forma, avendo prima fatto pubblicare gli esiti e poi dopo avere deciso di assegnare per la domanda ambigua 0,75 non ripubblicato gli esiti.
- L’assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all’ufficio giudiziario per l’espletamento del suo mandato è effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall’amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Il dirigente preposto all’ufficio giudiziario è competente ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
- Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 è nominato funzionario delegato.

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