Pubblicato in G.U. il decreto P.A.

Per chi è concorsista non si applica la taglia idonei alle graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 come da ultimo capoverso dell’articolo 4 del DL 14.03.2025 n.25

Articolo 4
1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso e' lo strumento
ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si
applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non
si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale
nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno
2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 3
c) all'articolo 30, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilita' di cui
al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento
delle facolta' assunzionali provvedendo, in via prioritaria,
all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa
area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli
uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda
di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione
della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente
non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai
concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilita'
entro l'anno di riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente
adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso
l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi
dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere
riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da
quello cessato.

4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di
concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano
una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle
predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi
relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono
applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione
le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla
graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento
degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di
assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria
di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla
graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le
riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul
Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito
dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai
partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita' previste dal
predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.

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