L'articolo cruciale è il 22, in grassetto le parti più interessanti. L'unica novità è la riduzione delle unità da stabilizzare della Giustizia amministrativa che nella bozza era di 110 funzionari + 11 assistenti e nella versione definitiva sono diventati 80 funzionari + 10 assistenti a fronte delle 168 risorse PNRR
Disposizioni urgenti in materia di personale
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli
equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso
sempreche' alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto
dal corso di laurea»;
2) al comma 4:
2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la
sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno
due anni consecutivi»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parita' di
titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei
concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.».
b) all'articolo 14:
1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei
distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o piu' sedi dei
distretti»;
2) dopo il comma 12-ter e' inserito il seguente: «12-quater. Se
il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del
Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta
vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo
indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa
dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo puo'
essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e
non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e
del lavoratore interessato.»;
c) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio
2026 il Ministero della giustizia e' autorizzato a stabilizzare nei
propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che
hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella
qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno
2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti
territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facolta'
assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei
posti disponibili in organico, con possibilita' di scorrimento fra i
distretti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa e' autorizzato a
procedere, nel limite di ottanta unita' da inquadrare nell'area dei
funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL),
Comparto funzioni centrali e di dieci unita' da inquadrare nell'area
degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento
della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia
amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa
selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato
per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e
risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026......
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